Tariffa – Costi e Indennità – Mediazione
Indennità di mediazione, benefici fiscali e credito d’imposta
Tutte gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento sono inderogabili
ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del DM 150/23
Indennità e spese per lo svolgimento del primo incontro effettivo di mediazione
Ai sensi dell’art.28 del Decreto del Ministero della Giustizia n.150 del 2023, ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive.
Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata.
Le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.
Importi ridotti di un quinto ai sensi dell’art.28, comma 8, del DM 150/2023
per le materie obbligatorie per cui l’incontro di mediazione è condizione di procedibilità
(Condominio – diritti reali – divisione – successioni ereditarie – patti di famiglia – locazione – comodato – affitto di aziende – risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità – contratti assicurativi, bancari e finanziari -associazione in partecipazione – consorzio – franchising – contratti d’opera (incluso prestazione d’opera intellettuale) – di rete – di somministrazione (incluso contratti di energia, acqua e sevizi vari) – società di persone – subfornitura) e per le mediazioni delegate dal giudice
Valore della lite | Spese di avvio | Spese di mediazione | Totale IVA esclusa | Totale IVA inclusa |
Fino a € 1.000 e indeterminato basso | € 32,00 | € 48,00 | € 80,00 | € 97,60 |
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio | € 60,00 | € 96,00 | € 156,00 | € 190,32 |
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto | € 88,00 | € 136,00 | € 224,00 | € 273,28 |
Materie volontarie relative al contenzioso civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili
Valore della lite | Spese di avvio | Spese di mediazione | Totale IVA esclusa | Totale IVA inclusa |
Fino a € 1.000 e indeterminato basso | € 40,00 | € 60,00 | € 100,00 | € 122,00 |
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio | € 75,00 | € 120,00 | € 195,00 | € 237,90 |
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto | € 110,00 | € 170,00 | € 280,00 | € 341,60 |
Spese vive: servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale
- gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla Parte Istante
- € 5,00 oltre IVA per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionaler.
- Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma
- € 2,00 oltre IVA per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.
Servizio di rilascio copie
- € 5,00 oltre IVA per ciascun documento
La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante.
L’adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata.
La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate.
La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell’indennità dovuta.
Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive.
L’incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.
Nel corso del primo incontro, il Mediatore illustrerà le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal DM 150/23 e le modalità di pagamento.
Con l’accordo delle Parti, per mediazioni di particolare complessità, possono essere applicati importi diversi da quelli indicati nella convocazione alla mediazione.
Spese di mediazione in caso di conciliazione al primo incontro e per lo svolgimento degli incontri successivi
Le spese di mediazione sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione (art. 30 del DM 150/2023), relativi agli scaglioni di valore della Tabella A del DM 150/23:
conciliazione al primo incontro aumento del 10% indennità di mediazione
conciliazione in incontri successivi al primo aumento del 20% indennità di mediazione
esito negativo dopo il primo incontro
Tabella A del DM 150/23 (minimi oltre IVA 22%) con riduzione di 1/5 applicabili alle materie obbligatorie e per le mediazioni delegate dal giudice
Tabella A del DM 150/23 (medi oltre IVA 22%) con riduzione di 1/5 applicabili alle materie obbligatorie e per le mediazioni delegate dal giudice
Tabella A del DM 150/23 (massimi oltre IVA 22%) con riduzione di 1/5 applicabili alle materie obbligatorie e per le mediazioni delegate dal giudice
Tabella A del DM 150/23 (minimi oltre IVA 22%) applicabili alle materie volontarie
Tabella A del DM 150/23 (medi oltre IVA 22%) applicabili alle materie volontarie
Tabella A del DM 150/23 (massimi oltre IVA 22%) applicabili alle materie volontarie
Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del DM 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
- esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
Determinazione del valore della lite
Ai sensi dell’art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile.
Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore.
Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
Agevolazioni fiscali
Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1.8.23, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:
- Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
Modalità di pagamento
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Banca del Piceno Credito Cooperativo – IBAN IT 50 D 08474 24400 000 000 111872 intestato a Voxmedia Conciliazione & Arbitrato
Causale: è obbligatorio indicare nella causale del bonifico il nome dell’istante per deposito della domanda di mediazione e il nominativo e il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione per procedura già protocollata.
L’avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione e di adesione, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.
Le parti in mediazione devono indicare i dati per l’emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell’adesione.
Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1.8.23, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione – tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento – la fattura emessa da Voxmedia e intestata al beneficiario, prova dell’avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.
Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l’accesso ai benefici previsti dal credito d’imposta.