Back to Top

0735.615311

Conciliazione lavoro

 

La procedura si svolge secondo il regolamento di mediazione volontaria di VoxMedia – svincolato dal Dlgs. 28/10 – che garantisce l’opportunità riservatezze e flessibilità al lavoratore e all’azienda.

L’intervento di un mediatore professionale terzo neutrale specializzato in materia del lavoro, costruisce un valore aggiunto inestimabile al tentativo di composizione di liti tipicamente risolte, sono ad oggi, nell’ambito di conciliazione paritetiche soggette, dunque, ai liniti della negoziazione diretta.

La procedura di mediazione è protetta dalla massima confidenzialità.

Il mediatore e tutti coloro che sono coinvolti nella mediazione, hanno l’obbligo di non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura, anche in un eventuale futuro giudizio.

La procedura di mediazione in materia di lavoro si svolge presse le sedi di VoxMedia, con la presenza – se richiesta – di un rappresentante sindacale autorizzato.

Ai sensi dell’art.409 quater c.p.c., ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria possono avvalersi della procedura di conciliazione e di arbitrato.

 

Procedura di conciliazione


La parte che intende attivare la procedura di conciliazione lavoro, dovrà depositare domanda allegando il contratto collettivo di riferimento e la relativa documentazione.

L’Organismo provvederà a nominare un mediatore specializzato in diritto del lavoro, a convocare la parte avversa e a fissare la data dell’incontro.

La parte chiamata potrà depositare sino al giorno dell’incontro una memoria difensiva e relative allegazioni documentali.

Se le parti lo richiedono verrà nominato un sindacalista.


Validità e efficacia della procedura


Accordo di conciliazione: Al termine della procedura di mediazione, l’accordo di mediazione raggiunto viene sottoscritto tra il lavoratore ed il datore di lavoro ed ha valore contrattuale tra le parti, ai sensi dell’art.2113 c.c.

L’accordo diviene titolo esecutivo decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione, in mancanza di impugnazione.

Verbale di conciliazione: L’accordo di mediazione viene trasposto in un verbale di conciliazione sottoscritto da un rappresentante sindacale autorizzato e viene depositato presso la direzione territoriale del lavoro per gli adempimenti di legge.

Le rinunce eventualmente effettuate dal lavoratore sono inoppugnabili ai sensi dell’art.2113 ultimo comma c.c.. e le intese raggiunte con il Verbale di Conciliazione costituiscono titolo esecutivo.


Arbitrato del Collegato Lavoro: Legge 183/2010


Nel casi di mancata conciliazione le parti possono immediatamente trasformare la procedura di conciliazione in arbitrato

Il Collegato Lavoro introduce tra le diverse forme di arbitrato prevede ai sensi dell’art.412 quater c.p.c.l’arbitrato dinanzi ad un Collegio di Conciliazione e Arbitrato costituito a iniziativa delle parti individuali di lavoro per risolvere una controversia.

Il collegato lavoro ha previsto un arbitrato irrituale con il compito di risolvere la controversiache si svolge davanti ad un Collegio costituito ad hoc su iniziativa delle parti composto da un rappresentante di ciascuna di esse e da un terzo membro, in funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.


Procedura di arbitrato irrituale


Domanda


La parte che intenda ricorrere al Collegio arbitralespirato il tentativo di conciliazione, potrà chiedere la costituzione del Collegio, con apposito ricorso che deve contenere la nomina dell’arbitro di parte, l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda.

Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

L’Organismo provvederà a nominare, entro trenta giorni dal deposito della domanda, il Presidente del Collegio scelto tra professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, con la fissazione della data del primo incontro.


Adesione alla procedura


La parte convenuta che intende accettare la procedura di arbitratoentro sette giorni dalla convocazione, dovrà comunicare all’Organismo il nominativo del proprio arbitro di parte, e nei successivi trenta giorni depositare presso la sede del Collegio una memoria difensiva esponendo le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova.


Prima sessione


Costituito il Collegio alla prima sessione, lo stesso potrà concedere termini, non minori di dieci giorni, per il deposito della replica al ricorrentesenza modificare il contenuto del ricorso, e ulteriori successivi dieci giorni al convenuto peril depositodi una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il Collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti, invita all’immediata discussione orale.

Nel caso di ammissione delle prove, il Collegio può rinviare ad altra udienza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.


Decisione

La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo.

Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 c.c., avendo forza di legge tra le parti, e 2113  c.c.a pena di decadenza, entro sei mesidal lodo contenente la rinunzia e\otransazione.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808ter c.p.c.