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I vantaggi della mediazione

Tempi rapidi

Uno dei principali benefici offerti dalla mediazione è la possibilità di gestire autonomamente il processo di risoluzione della controversia, mantenendone il controllo.

La procedura di mediazione è avviata nei tempi concordati tra le parti e l’organismo, e non può durare complessivamente oltre 3 mesi, salvo espressa deroga delle parti e\o per necessità tecniche per la definizione della procedura.

Peraltro la possibilità di considerarsi avverata la condizione di procedibilità qualora le parti decidano al primo incontro di porre termine al tentativo con un mancato accordo, di fatto riduce notevolmente la durata della procedura.

Costi prevedibili

I costi della procedura sono certi e prevedibili dato che le indennità complessive sono predeterminate e sottoposte per legge (art.17 D.Lgas 28/10) a controllo ministeriale e riepilogati nella tabella riepilogativa dell’Organismo di mediazione, unitamente alle spese di avvio, di segreterie e anticipazioni.

Controllo sul risultato

Le parti assieme ai loro legali, e non il mediatore, stabiliscono i contenuti dell’accordo.

Diversamente dal processo e dall’arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa.

Riservatezza

Altro vantaggio straordinario della mediazione è senz’altro il carattere riservato e confidenziale dell’intera procedura, come previsto anche per legge.

Sia le parti, sia il terzo neutrale sono tenuti a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura.

Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare a una parte le informazioni ottenute confidenzialmente d’altra durante gli incontri separati, a meno che non sia stato altrimenti pattuito.

Assenza di rischio

Assenza di rischio

Le parti possono porre termine alla mediazione in qualsiasi momento, e ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie.

Benefici fiscali

Benefici fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bolo e ad ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limita di € 50.000,00 (art.17.2 e 17.2 D.Lgs.28/10)

Credito di imposta: nel caso di successo della mediazione a ciascuna delle parti è riconosciuto un credito di imposta sino a € 500,00.

Nel caso di insuccesso del mediazione il credito di imposta è ridotto alla metà e cioè sino ad € 250,00 per ciascuna parte.  

Esecuzione dell’accordo nei casi di usocapione, divisione e successione

Il verbale con cui viene accertata l’usucapione, con la modifica dell’art.2643 c.c. che prevede, al punto 12-bis, che “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, è trascrivibile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, previa l’autentica delle firme da parte di un Notaio.

Il verbale di mediazione che accerta l’usucapione deve essere sottoscritto dalle parti personalmente, dagli avvocati e dal mediatore.

Il Mediatore informa le parti sia sul procedimento di mediazione in generale sia nello specifico in materia di usucapione e sottoscriverà l’accordo (art.7 del regolamento).

Gli avvocati attestano che l’accordo non sia contrario a norme imperative o all’ordine pubblico, cioè che non contenga pattuizioni contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento, e lo sottoscrivono.

Il Notaio verifica il contenuto formale del verbale di mediazione e cioè le modalità tecniche e redazionali più idonee per la fattispecie specifica, autentica le firme e provvede alla sua trascrizione.

VoxMedia nei casi in cui oggetto della mediazione siano beni immobiliari: usucapione, divisione,  e\o beni soggetti a trascrizione, prevede la fissazione e lo svolgimento della sessione conclusiva direttamente con la presenza del Notaio, scelto dalle parti o messo a disposizione dall’Organismo, con il quale viene preventivamente verificato il contenuto del verbale conclusivo di mediazione che dovrà essere allegato all’atto notarile con l’autentica delle firme senza la necessità di ulteriori incombenze alle parti.

La Mediazione volontaria

VoxMedia, offre un servizio di mediazione anche per quelle procedure che non sono obbligatorie dal Decreto Legislativo 28/10 e successive modifiche che disciplinano la mediazione in Italia.

    Questa procedura si applica a tutte quelle controversie civili e commerciali, ove le parti, al fine di risolvere la controversia, hanno convenuto o per clausola contrattuale o per accordo.

 

Rapporti con il processo

Provvedimenti urgenti e cautelari. La mediazione non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari (art.5.3 D.lgs 28/10)

Mancata adesione senza giustificato motivo: Dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova nel giudizio ai sensi dell’art.116 c.p.c. allo Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (art.8 D.lgs 28/10)

Mediazione non conclusa o esperita. Se la mediazione è iniziata e non conclusa il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine ma comunque entro 3 mesi.

Se la mediazione non è stata esperita il giudice assegna alle parti un termine di 30 giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione (art.5. D.lgs 28/10).

Prescrizione e decadenza. A decorrere dalla data di comunicazione alle parti, l’istanza di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale e, per una sola volta, impedisce la decadenza (art. D.lgs 28/10)

Riservatezza, inutilizzabilità e segreto professionale. Il mediatore e chiunque opera all’interno del organismo di mediazione è tenuto all’obbligo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare (ex art D.lgs 28/10).

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale (art. D.lgs 28/10)

Il mediatore non può essere tenuto ad esporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione (art.10 D.lgs 28/10).