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0735.615311

Regolamento della Camera Arbitrale

 

Indice

 

Art.1 – Disposizioni generali Art.2 – Arbitrato rituale e irrituale
Art.3 – Successione di norme Art.4 – Elenco degli Arbitri
Art.5 – Sede di svolgimento delle procedure Art.6 – Diritto o equità negli arbitrati
Art.7 – Procedimento di arbitraggio Art.8 – Procedimento di Perizia contrattuale
Art.9 – Avvio delle procedure avanti la Camera Arbitrale dell’Organismo Art.10 – Domanda
Art.11 – Tentativo di conciliazione Art.12 – Adesione della parte convenuta
Art.13 – Domanda di arbitrato in mancanza di  convenzione Art.14 – Forma delle comunicazioni
Art.15 – Termine di inizio e completamento procedura Art.16 – Composizione Tribunale arbitrale
Art.17 – Scelta dell’arbitro unico Art.18 – Scelta del Collegio degli Arbitri
Art.19 – Procedimento di nomina Art.20 – Procedura con pluralità di parti
Art.21 – Accettazione arbitro Art.22 – Ricusazione
Art.23 – Decisione sull’istanza di ricusazione Art.24 – Sostituzione dell’arbitro
Art.25 – Costituzione del Tribunale Art.26 – Termini per la pronuncia decisione
Art.27 – Computo dei termini Art.28 – Udienze
Art.29 – Istruzione probatoria Art.30 – Nomina del consulente tecnico
Art.31 – Memorie conclusive Art.32 – Chiamata in causa del terzo ed intervento volontario
Art.33 – Autorizzazione Art.34 – Decisione
Art.35 – Contenuto della decisione Art.36 – Decisione parziale e decisione non definitiva
Art.37 – Correzione della decisione Art.38 – Deposito della decisione
Art.39 – Costi della procedura e criteri di liquidazione Art.40 – Termini di pagamento
Art.41 – Liquidazione finale

 

 

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Art.1 – Disposizioni generali

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  1. La camera arbitrale presta, a richiesta la sua opera mediante i seguenti procedimenti:
  • arbitrato rituale
  • arbitrato irrituale
  • arbitraggio
  • perizia contrattuale.
  1. La procedure si svolgono nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti.
  1. Salvo diversa volontà delle parti, per quanto non espressamente previsto nel regolamento si applicano le norme del codice di procedura civile in materia.

Le predette norme sono comunque applicabili se inderogabili

 

Art.2 – Arbitrato rituale e irrituale

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1.Se le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale, clausola compromissoria o compromesso, che fa riferimento alla Camera Arbitrale, le controversie cui l’accordo si riferisce son risolte a norma del presente regolamento

2.Si procede ad arbitrato rituale, secondo quanto previsto dagli art.806 e seguenti c.p.c., sia nel caso in cui le parti l’abbiamo espressamente previsto nella convenzione arbitrale, sia nel caso in cui le parti abbiamo fatto generico riferimento alla Camera Arbitrale o al suo regolamento di procedura senza altre indicazioni.

3.In tali casi il procedimento si conclude con una pronuncia di lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva, ai seni dell’art.825 comma 2 e 3 c.p.c.

4.Si procede ad arbitrato irrituale o libero diretto ad una decisione negoziale solo se la volontà delle parti sia espressa in tal senso.

5.Qualora sorgano contestazioni sulla validità o sull’esistenza dell’accordo compromissorio, siano esse emerse nella fase antecedente alla nomina dell’arbitro sia successivamente ad essa sarà il Tribunale Arbitrale a decidere.

6.Si fa luogo all’arbitrato rituale quanto pure in difetto di clausola compromissoria o di compromesso, le parti ne facciano concordemente espressa richiesta scritta di arbitrato alla Camera Arbitrale dell’Organismo che procederà con le convocazioni secondo regolamento.

 

7.Anche qualora nell’accordo compromissorio manchi o sia incompleto il riferimento alla Camera Arbitrale, la domanda di arbitrato può essere ugualmente presentata, purchè le parti, sottoscrivano la convenzione integrativa.

 

Art.3 – Successione di norme

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  1. Il Regolamento applicabile è quello in vigore al momento del deposito della domanda.

2.Le parti possono chiedere di comune accordo la modifica, nei loro confronti, di una o più norme del regolamento.

Sull’istanza provvede il Tribunale.

3.Non possono essere modificate le norme di procedura civile di carattere inderogabile.

 

Art.4 – Elenco degli Arbitri

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  1. Gli arbitri che operano nell’ambito di Voxmedia sono scelti in base alla loro provata esperienza e competenza.
  1. Nei casi in cui la scelta del decisore sia demandata all’Organismo questo attingerà al relativo elenco, disponibile sul sito internet di voxmedia

 

Art.5 – Sede di svolgimento delle procedure

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1.La sede per lo svolgimento delle procedure arbitrali è fissata presso la sede legale della Voxmedia Conciliazione & Arbitrato S.r.l.

2.Il Tribunalepuò decidere se svolgere in altre sedi le udienze ed i singoli atti del procedimento.

 

Art.6 – Diritto o equità negli arbitrati

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1.Qualora la convenzione che prevede l’arbitrato rituale non specifichi se l’organo giudicante debba decidere secondo diritto o secondo equità, gli arbitri giudicheranno secondo diritto ove le parti con espressa dichiarazione congiunta, non li autorizzino a giudicare secondo equità come previsto dall’art.822 c.p.c.

2.Negli arbitrati irrituali gli arbitri sono dispensati da formalità di procedimento che non siano previste dal presente regolamento e nel rispetto del principio del contradditorio, statuiscono secondo diritto ove le parti non abbiano espressamente richiesto una pronuncia secondo equità.

 

Art.7 – Procedimento di Arbitraggio

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1.Gli arbitratori sono dispensati da formalità di procedimento che non siano previste dal presente regolamento.

  1. Salvo diverso accordo delle parti essi decidono secondo equità e tenendo presenti i criteri obbiettivi stabiliti dagli usi e alla pratica dei singoli settori del commercio.
  1. Le norme previste dal presente regolamento per l’arbitrato e applicano all’arbitraggio se compatibili.

 

Art.8 – Procedimento di Perizia contrattuale

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  1. L’Organismo assicura a richiesta il proprio intervento per designare periti ed esperti che debbano effettuare constatazioni e accertamenti per mandato congiunto delle parti.
  2. I periti ed esperti saranno scelti dalle parti o per loro delega, dall’Organismo il quale potrà chiedere alle parti un versamento iniziale di onorari e spese.
  1. La relazione peritale è depositata in originale presso la segreteria che ne rilascia copia autentica al parti, previo il pagamento integrale degli onorari e delle spese.
  1. Le norme previste da presente regolamento per l’arbitrato si applicano alla perizia contrattuale se compatibili.

 

Art.9 – Avvio delle procedure avanti la Camera Arbitrale dell’Organismo

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  1. La richiesta di attivazione avanti alla Camera Arbitrale può essere effettuata sia nel caso di esito negativo di una procedura di mediazione, in cui le parti concordemente ne facciano espressamente domanda in sede di conclusione della mediazione sia con domanda autonoma.
  1. Se la domanda viene effettuata in sede di mediazione il mediatore ne dà atto nel verbale negativo e rinvia per la nomina e l’instaurazione del procedimento richiesto alla segreteria dell’Organismo.
  1. Se la domanda viene proposta autonomamente deve essere effettuata a mezzo richiesta scritta depositata o trasmessa in formato elettronico con posta certificata, alla sede centrale di Voxmedia.

 

Art.10 – Domanda

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  1. La domanda può essere compilata secondo il modulo predisposto dall’organismo, o con altro atto sottoscritto dalla parte contenente le indicazioni essenziali indicate nel modulo.
  1. La domanda deve contenere:
  2. – il nome e il domicilio delle parti
  3. – il luogo in cui la parte attrice o il suo difensore chiede di ricevere le comunicazioni, il numero telefonico, l’indirizzo e-mail e di posta certificata
  4. – la sommaria esposizione dei fatti, dei motivi della controversia e dell’oggetto della domanda
  5. – gli estremi della convenzione arbitrale, il cui testo deve essere allegato alla domanda
  6. – eventuali indicazioni sulla sede, le norme applicabili al merito l’eventuale richiesta di pronuncia secondo equità
  7. – la designazione dell’arbitro, quando prevista nella convenzione arbitrale
  8. la procura conferita al difensore eventualmente nominato
  9. i valore della controversia a norma del codice di procedura civile, ai soli fini della determinazione dei costi della procedura.
  1. La segreteria trasmette la domanda all’altra parte o alle altre parti, unitamente alla copia del regolamento, entro 7 giorni dalla data del deposito, con l’invito a depositare, entro il termine di 30 giorni dalla memoria di risposta, contenente le indicazioni essenziali, e avvertendo che, in mancanza di adesione, si procederà in sua assenza.

 

Art.11 – Tentativo di conciliazione

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  1. Se la procedura di arbitrato è avviata con domanda autonoma e non richiesta in sede di mediazione negativa, salva diversa volontà espressa dalle parti o da una di esse, all’inizio delle procedura la segreteria invita le parti a esperire il tentativo di conciliazione in conformità al regolamento di mediazione voxmedia, sospendendo il procedimento di nomina dei decisori e/o la procedura per trenta giorni.
  1. Le parti possono richiedere di prorogare tale termine.
  1. Nel caso di esito negativo della mediazione, le relative spese sono portate in detrazione da quelle della procedura, quando il valore della lite supera 250.000 euro.
  2. Qualora il tentativo di conciliazione non sia stato esperito, la segreteria all’inizio della procedura, nomina comunque un mediatore in riserva in conformità al regolamento di mediazione di voxmedia e comunica alle parti che, qualora intendano fare ricorso al mediatore, la segreteria o il tribunale sospenderà il termine del procedimento per la durata di trenta giorni prorogabile all’organismo su concorde richiesta delle parti.
  1. Il mediatore rimane a disposizione delle parti per la durata della procedura.
  1. La nomina del mediatore non comporta costi aggiuntivi per le parti.

 

Art.12 – Adesione della parte convenuta

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  1. La memoria di risposta deve contenere:
  2. – il nome e il domicilio della parti
  3. – il luogo in cui la parte convenuta o il suo difensore chiede di ricevere le comunicazioni, il numero telefonico e di fa, nonché l’indirizzo e-mail e di posta certificata;
  4. – l’esposizione dei fatti e dei motivi della controversia;
  5. – eventuali indicazioni sulla sede, la lingua della procedura, le norme applicabili, al merito, l’eventuale richiesta di pronuncia secondo equità;
  6. – la designazione del decisore, quando prevista dalla convenzione arbitrale;
  7. – la procura conferita al difensore eventualmente nominato.
  1. L’adesione della parte convenuta è trasmessa all’attore a cure della segreteria entro 5 giorni dalla data del deposito.

 

Art.13 – Domanda di arbitrato in mancanza di convenzione

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  1. La proposta di arbitrato può essere depositata o trasmessa alla sede centrale di Voxmedia anche nel caso in cui manchi una convenzione arbitrale, e deve avere i requisiti di cui all’art.9, comma 2, lettere a), b), c), e), g), h).
  1. La segreteria, nel comunicare la richiesta di arbitrato, invita l’altra parte o le altre parti, a manifestare la propria adesione entro 30 giorni con atto scritto e con memoria avente i contenuti indicati nell’art.11, comma 1, lettere a), b), c), e), g).
  1. In mancanza di adesione nel termine previsto dal comma precedente la segreteria comunica alla parte istante che la procedura non può avere luogo.

 

Art.14 – Forma delle comunicazioni

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  1. Le comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica certificata all’indirizzo indicato dalle parti, o con altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
  1. Le comunicazioni soggette a termine si considerano tempestive se inviate prima della scadenza del termine.

 

Art.15 – Termine di inizio e completamento procedura

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  1. La procedura ha inizio dalla data di deposito della domanda o, nei casi in cui la domanda sia stata presentata in assenza di precedente convenzione arbitrale, dalla data di deposito o comunicazione dell’atto di adesione dell’ultima delle parti nei cui confronti la procedura è stata richiesta.
  1. La procedura, di regola, deve concludersi entro otto mesi.

 

Art.16 – Composizione Tribunale Arbitrale

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  1. Il Tribunale è di regola composto da un arbitro unico, fatto salvo il diverso accordo delle parti.
  2. Salvo quanto previsto dalle parti nella convezione arbitrale, il Collegio arbitrale è composto da tre membri
  1. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri il collegio sarà formato da tre membri.

 

Art.17 – Scelta dell’arbitro unico

  1. L’arbitro unico è nominato secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
  1. La segreteria agevola la nomina dell’arbitro nel più rigoroso rispetto dei diritti e della volontà della parti.
  1. Nel caso in cui l’arbitro debba essere nominato dalle parti di comune accordo, la segreteria indica alle parti il relativo termine, se questo non è stato indicato nella convenzione arbitrale.
  1. In mancanza di nomina nel termine indicato, a essa provvede l’Organismo con le modalità indicate nell’art.15.

 

Art.18 – Scelta del Collegio degli Arbitri

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  1. Nel caso in cui sia prevista la nomina di un collegio e non sia diversamente disposto nella convenzione arbitrale, ciascuna parte deve designare nella domanda o nella memoria di risposta il proprio decisore.
  1. Ove la parte non provveda, la nomina è fatta dall’Organismo con le modalità indicate nell’art.18
  1. L’Organismo nomina anche il Presidente del collegio, salva diversa indicazione nella convenzione arbitrale.

 

Art.19 – Procedimento di nomina

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  1. In tutti i casi in cui le parti non procedono alla nomina dell’arbitro o degli arbitri entro il termine previsto dalla convenzione arbitrale o in quello fissato a norma dell’art.17, la segreteria comunica alle parti un elenco di almeno tre nominativi nel caso di arbitro unico, o di almeno sette nominativi nel caso di pluralità di arbitri, con la descrizione della esperienza di ogni candidato.

 

Art.20 – Procedura con pluralità di parti

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  1. Salva diversa indicazione nella convenzione arbitrale nel caso di procedura con pluralità di parti alla nomina dell’arbitro o degli arbitri provvede direttamente l’Organismo con i criteri indicanti nell’art.18.

 

Art.21 – Accettazione arbitro

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  1. La segreteria comunica all’arbitro la nomina e tutte le informazioni necessarie circa i termini di svolgimento della procedura e i relativi compensi.
  1. Nei 10 giorni successivi l’arbitro nominato deve comunicare l’accettazione della nomina, dei compensi e del regolamento.
  1. All’accettazione deve essere allegata anche la dichiarazione d’imparzialità e indipendenza, con specifica indicazione di ogni elemento che possa essere rilevante per la loro valutazione.
  1. Tale dichiarazione deve essere trasmessa dalla segreteria alle parti, che hanno facoltà di presentare osservazioni o domanda di ricusazione nel termine di 10 giorni dalla ricezione.
  1. In mancanza di osservazioni contrarie o di domanda di ricusazione nel termine fissato o di altri motivi ostativi, l’organismo provvede alla conferma del decisore, dandone comunicazioni alle parti.
  1. L’Organismo può rifiutare la nomina degliarbitri indicati dalle parti solo per gravi motivi ostativi e di opportunità.

 

Art.22 – Ricusazione

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  1. Ciascuna parte può ricusare l’arbitro nominato anche dopo la scadenza del termine indicato nell’articolo precedente per una causa successivamente conosciuta.

In tal caso, il termine è di 10 giorni dalla conoscenza della causa di ricusazione.

  1. Non è ammessa ricusazione quando la procedura è iniziata dinnanzi al Tribunale regolarmente costituito, salvo che non ricorrano gravi ed eccezionali motivi.
  1. Per i motivi di ricusazione si rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile ex art.815 c.p.c.

 

Art.23 – Decisione sull’istanza ricusazione

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  1. Sull’istanza di ricusazione, sentite le parti e l’arbitro ricusato, il responsabile dell’ Organismo decide al più presto.
  1. Con il provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione viene conferma la nomina dell’arbitro.

 

Art.24 – Sostituzione dell’arbitro

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  1. L’arbitro è sostituito, con la nomina di altro arbitro, nei seguenti casi:
  • rinuncia all’incarico dopo l’accettazione
  • accoglimento dell’istanza di ricusazione
  1. Il nuovo arbitro è nominato dalla parte, dal terzo o dall’Organismo che lo avevano nominato.
  1. L’Organismo determina il compenso eventualmente dovuto all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività effettivamente svolta e del motivo della sostituzione.
  1. Nel caso di sostituzione il nuovo Tribunale, sentite le parti, può disporre la rinnovazione del procedimento svoltosi fino a quel momento.

In tal caso, riprendono a decorrere i termini fissati per la definizione della procedura.

 

Art.25 – Costituzione del Tribunale

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  1. Subito dopo la conferma del Tribunale, la segreteria trasmette a quest’ultimo gli atti introduttivi con i documenti allegati, e mette a disposizione dei decisori il supporto logistico e l’assistenza necessari.
  1. Nei 7 giorni successivi alla ricezione degli atti introduttivi e dei documenti allegati, il Tribunale si costituisce formalmente redigendo verbale nel quale stabilisce, in assenza d’indicazione nella convenzione arbitrale e sentite le parti previamente invitate, la sede e la data della prima udienza di trattazione.
  1. Il Tribunale può stabilire, sentite le parti, che le udienze o le altre attività della procedura si svolgano in luogo diverso dalla sede dell’Organismo.

 

Art.26 – Termini per la pronuncia decisione

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  1. Salvo diversa determinazione, il termine per la pronuncia della decisione è di 180 giorni dalla data di costituzione del Tribunale.
  1. Il termine, su concorde e tempestiva richiesta delle parti o del Tribunale, può essere prorogato dal Tribunale qualora si accerti la particolare complessità della fase istruttoria e, in ogni caso, qualora sia necessario ricorrere alla consulenza tecnica.

 

Art.27 – Computo dei termini

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  1. Per il computo dei termini della procedura si rinvia alle disposizione dell’art. 155 c.p.c.
  1. I termini sono sospesi nel periodo 1 agosto – 31 agosto, ma le parti, ove il Tribunale, sentita la segreteria, abbia prestato il proprio consenso, possono chiedere che la procedura prosegua anche duranti il periodo di sospensione.
  1. I termini della procedura sono ordinatori, quando non è diversamente stabilito.
  1. E’ sempre ammessa la remissione in termini per gravi motivi.
  1. Sull’istanza di rimessione in termini provvede il Tribunale.

 

Art.28 – Udienze

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  1. Nella prima udienza di trattazione le parti possono comparire personalmente o a mezzo di rappresentante munito di delega scritta.
  1. In tale udienza il Tribunale, previa verifica della regolare instaurazione della procedura, dichiara l’assenza della parte convenuta che non abbia trasmetto dichiarazione di adesione con propria memoria difensiva.
  1. Nella medesima udienza il Tribunale assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e richieste di mezzi di prova, e per il deposito di eventuali memorie di replica.
  1. Nella prima memoria le parti precisano, a pena di decadenza, le loro domande ed eccezioni.
  1. Nella memoria di replica le parti possono opporre eccezioni eventualmente indotte dalle domande contenute nella prima memoria e dedurre prova contraria.
  1. Non sono ammesse, successivamente, domande ed eccezioni nuove, produzione di documenti o richieste istruttorie se non limitatamente a quanto dedotto dall’altra parte nella memoria di replica e comunque, a pena di decadenza, non più tardi dell’udienza di trattazione immediatamente successiva.

 

Art.29 – Istruzione probatoria

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  1. Il Tribunale può nominare anche d’ufficio un consulente tecnico.

Nel caso di nomina la segreteria richiede alle parti un deposito integrativo a copertura delle relative spese.

  1. Ciascuna parte ha l’onere di assicurare la presenza dei propri testi nel giorno e nell’ora fissata dal Tribunale per l’audizione.
  1. Se il testimone rifiuta di comparire il Tribunale, ove lo ritenga opportuno, può chiedere al Presidente del Tribunale civile della sede della procedura che ne ordini la comparizione, secondo la disposizione dell’art.816 ter, comma terzo c.p.c.
  1. La citazione dei testi ammessi d’ufficio dal Tribunale dovrà essere effettuata dalle parti.
  1. Il Tribunale, se collegiale può delegare uno dei suoi componenti per l’assunzione delle prove.

 

Art.30 – Nomina del consulente tecnico

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  1. Il Tribunale può nominare anche d’ufficio un consulente tecnico.

Nel caso di nomina la segreteria richiede alla parti un deposito integrativo a copertura delle relative spese.

  1. Le parti possono designare i loro consulenti tecnici nel termine indicato dal Tribunale del provvedimento di nomina.
  1. Il consulente tecnico compie le operazioni peritali nel rispetto del contraddittorio e secondo le indicazioni del Tribunale nel provvedimento di nomina, facendo pervenire ai difensori delle parti e ai loro consulenti, se nominati, la propria relazione almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato dal Tribunale per il relativo deposito.
  1. Nei successivi 7 giorni, i difensori delle parti o i loro consulenti potranno far pervenire eventuali osservazioni delle quali il consulente tecnico terrà conto nel redigere il testo definitivo della propria relazione.

 

Art.31 – Memorie conclusive

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  1. Chiusa l’istruttoria probatoria, il Tribunale invita le parti a precisare le loro domande ed eccezioni conclusive e ulteriore termine per il deposito di memorie di replica.
  1. Le parti possono chiedere al Tribunale di fissare apposita udienza per la discussione finale della causa.

 

Art.32 – Chiamata in causa del terzo ed intervento volontario

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  1. La chiamata in causa del terzo deve essere proposta non oltre la prima udienza.
  1. La parte attrice può chiedere di chiamare in causa il terzo solo se la richiesta è giustificata dalla domanda riconvenzionale o dalle eccezioni della controparte.
  1. Il tal caso, la domanda della parte attrice è proponibile nella prima udienza di trattazione.
  1. Il Tribunale può ammettere la chiamata in causa del litisconsorte necessario anche se tardivamente richiesta.
  1. E’ sempre ammesso l’intervento del litisconsorte necessario.

In ogni altro caso, l’intervento è ammissibile solo entro il termine fissato da Tribunale per il deposito della prima memoria difensiva.

  1. L’intervento del terzo implica l’accettazione della nomina del Tribunale già costituito.

 

Art.33 – Autorizzazione

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  1. Il Tribunale autorizza la chiamata del terzo, previa verifica dei presupposti, solo qualora la chiamata non ritardi eccessivamente la definizione della procedura.
  1. Con il provvedimento che autorizza la chiamata in causa, il Tribunale fissa una nuova udienza, indicando i termini per il deposito della memoria difensiva del terzo per il deposito della memoria difensiva del terzo e delle memorie di replica delle parti già costituite, e invitando le parti a discutere oralmente in tale udienza ogni questione relativa alla chiamata e alla composizione del Tribunale.

Il termine per la pronuncia della decisione, anche senza istanza di parte, viene prorogato dal Tribunale per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.

  1. Alla convocazione del terzo provvede la parte interessata.
  1. Nel caso di intervento del terzo, la segreteria comunica alle parti costituite la memoria di intervento e, a tutte le parti, il provvedimento del Tribunale di fissazione dell’udienza di discussioni sulle questioni relative all’intervento e alla composizione del tribunale.
  1. In tale udienza, ove l’intervento sia ritenuto ammissibile, il Tribunale emette i provvedimenti eventualmente necessari per assicurare il diritto di difesa delle parti e, ove necessario, proroga il termine per la pronuncia della decisione per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni.

 

Art.34 – Decisione

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  1. Il Tribunale nel caso di composizione collegiale delibera a maggioranza, anche non in conferenza personale, ove uno dei componenti ne faccia richiesta.
  1. Il Tribunale delibera secondo diritto, salvo che le parti lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità o che la convenzione arbitrale preveda una pronuncia secondo equità.
  1. La decisione è redatta per iscritto ed è sottoscritta da tutti gli arbitri.
  1. Qualora uno dei componenti del Tribunale collegiale si rifiuti di firmare, gli altri ne danno atto in calce alla decisione che rimane valida a ogni effetto.

 

Art.35 – Contenuto della decisione

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  1. La decisone deve contenere:
  2. – il nome degli arbitri
  3. – indicazione della sede della procedura
  4. – indicazione delle parti
  5. – indicazione della convenzione arbitrale/dell’accordo a seguito della domanda di procedura
  6. – indicazione conclusioni delle parti
  7. – esposizione sommaria dei motivi
  8. – la decisione sulle spese del procedimento come liquidate da VoxMedia e la pronuncia sul rimborso delle spese legali sostenute dalle parti
  9. – il dispositivo
  10. – la sottoscrizione dei decisori o della maggioranza dei decisori, se accompagnata dalla dichiarazione che la decisione è stata deliberata con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo
  11. – la data delle sottoscrizioni.

 

Art.36 – Decisione parziale e decisione non definitiva

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  1. Il Tribunale pronuncia decisione parziale quando decide definitivamente su una delle cause o domande che costituiscono oggetto della procedura o quando pronuncia condanna generica riservando al prosieguo la determinazione dell’ammontare del debito.
  1. Il Tribunale pronuncia decisione non definitiva quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili alla procedura.
  1. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti il Tribunale dispone con ordinanza la prosecuzione della procedura la decisione parziale e la decisione non definitiva non modificano il termine di deposito della decisone definitiva, fatta salva la possibilità di proroga di chi all’art.25.

 

Art.37 – Correzione della decisione

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  1. E’ ammessa, a istanza di parte, la possibilità di correzione della decisione per errore materiale e di calcolo o anche per integrare la decisione mancante delle indicazioni di cui all’art.34 lettere a), b), c), d), e).
  1. L’istanza di correzione è depositata presso la segreteria che la trasmette al Tribunale.
  1. Il Tribunale provvede, sentite le parti, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di correzione.

 

Art.38 – Deposito della decisione

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  1. Il Tribunale deposita la decisione in segreteria nel termine fissato dall’art.25.
  1. La decisione è depositata in numero di originali eguale a quello delle parti, un ulteriore originale è depositato per la segreteria, che annota la data del deposito, provvede alle registrazioni previste dall’Organismo e trasmette a ciascuna parte un originale entro 5 giorni lavorativi dal deposito.

 

Art.39 – Costi della procedura e criteri di liquidazione

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  1. I costi della procedura sono determinati dall’Organismo secondo la tariffa allegata,  in vigore al momento della presentazione della domanda, sulla base del valore della controversia in essa indicato.
  2. Qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia domanda riconvenzionale, notevole divergenza tra le parti sulla stima o, ancora, molteplici domande, l’Organismo ne decide il valore di riferimento e comunica alle parti i costi della procedura.
  1. A tali costi possono aggiungersi eventuali ulteriori spese tra cui, a titolo esemplificativo, quelli per consulenze tecniche, trasferte o riproduzioni di documenti.
  1. La segreteria gestisce le relative incombenze quantificando alle parti l’importo dei costi, così come indicati nella tariffa allegata.

 

Art.40 Termini di pagamento

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  1. Al momento della presentazione della domanda l’attore è tenuto a versare alla segreteria le spese di deposito previste nella tariffa.
  1. Le parti sono tenute a versare la somma equivalente ai costi della procedura almeno 7 giorni prima della prima udienza.
  1. Il mancato pagamento determina la sospensione della procedura limitatamente alla domanda proposta dalla parte inadempiente.

 

  1. Decorsi 90 giorni dalla sospensione senza che la somma dovuta sia stata versata dalla parte obbligata o dall’altra parte, il Tribunalenell’ambito delle rispettive competenze dichiarano l’estinzione della procedura anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente.

In tal caso, i termini riprendono a decorrere dalla data del versamento della somma dovuta.

 

Art.41 Liquidazione finale

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  1. Prima del deposito della decisione l’Organismo provvede alla liquidazione finale di eventuali di eventuali costi della procedura ancora da pagare.
  2. Del provvedimento di liquidazione è fatta menzione nella decisione.
  1. Il Tribunale indica la parte sulla quale incombe l’onere di pagamento o in quale proporzione i costi e le spese legali debbano eventualmente essere ripartiti nei rapporti interni, tenendo conto di eventuali accordi tra le parti.

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