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Indennità di mediazione – D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011

Spese di mediazione per avvio della mediazione

Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e dalla parte convocata al momento dell’adesione:

€ 50,00= comprensive di IVA per le liti fino a € 250.000= e € 100,00= per le liti superiori a a € 250.000=

Dovranno essere inoltre corrisposte:

  • le spese vive documentate per la convocazione delle parti a mezzo servizio postale
  • i diritti di segreteria per il servizio di notifica anche telematico di € 50,00= per ciascuna parte in sede di primo incontro se la mediazione non prosegue.

Tale costo non è dovuto dalle parti se la mediazione prosegue con la conseguente applicazione della tariffa ministeriale.

  • il costo di copie richieste all’organismo e di € 0,50= a facciata, oltre IVA, da pagarsi contestualmente al ritiro e se richieste in via telematica, il pagamento deve essere effettuato anticipatamente.

In sede di primo incontro, nel caso di mancata adesione della controparte e/o di indisponibilità alla prosecuzione della mediazione sono dovute le spese sostenute per ciascuna parte convocata (con raccomandata a.r. e co raccomandata 1 a.r. e\o copie), se non versate al momento della domanda, oltre 50.00= IVA esclusa, per diritti di segreteria per ciascuna parte.

Le copie di documenti non riservati al mediatore possono essere richieste solo ed esclusivamente da chi e in regola con il pagamento delle spese di avvio della procedura.

L’istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese di avvio da parte dell’istante.

In caso di mancato pagamento delle spese di avvio della parte convocata, l’adesione si considera non perfezionata e pertanto VoxMedia provvederà, in caso di mancata presentazione al primo incontro, all’emissione del relativo verbale.

La rinuncia espressa della parte istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese di avvio.

Nelle altre ipotesi di pagamento delle spese di avvio del primo incontro si applicano le disposizioni contenute nella circolare del ministero della giustizia del 27/11/2013.

 

Spese di Mediazione per il proseguimento oltre il primo incontro

Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare le indennità dovute, dando quando corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo.

Spese di mediazione sono dovute per ciascuna parte e in solido fra loro, stabilite in base al valore della controversia e determinate sulla base del D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011, come da tabella allegata.

Il valore della controversia, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del c.p.c., deve essere dichiarato dalla parte al momento della domanda e/o adesione alla mediazione.

Se nel corso della mediazione e/o alla sua conclusione il valore della controversia risulta diverso da quello dichiarato inizialmente dalle parti, l’importo della indennità dovuto sarà quello corrispondente al relativo scaglione.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00=.

In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione indipendentemente dal aumento di incontri svolti e rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.

Le spese di mediazione sono determinate dal ministero della giustizia ai sensi del D.M. 180/2010 e modifiche, e devono essere corrisposte prima dello svolgimento effettivo della mediazione.

Il pagamento dell’indennità è condizione per la prosecuzione della procedura.

Gli importi si intendono per parte e al netto di IVA.

 

Determinazione del valore della lite.

L’ammontare dell’indennità, dovuta per ciascun centro di interesse, è legato al valore della lite indicato nell’istanza di mediazione, a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, VoxMedia decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00= e lo comunica alle parti.

In questi casi, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

In caso di raggiungimento dell’accordo è prevista per legge una maggiorazione.

 

Spese vive

In caso di richiesta di rinvio degli incontri di mediazione già fissati, potranno essere richieste ulteriori spese vive documentalmente (es. riconvocazione delle parti).

Qualora gli incontri si svolgano in una città ove non vi è una sede di VoxMedia, saranno a carico delle parti eventuali spese di trasferta del mediatore e i costi per l’affitto dei locali per lo svolgimento degli incontri.

 

Aumento in caso di complessità e proposta

In base al D.M. n.180/2010 e successive modifiche, le spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento sono aumentate:

del 25% nel caso di successo della mediazione

del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore

del 20% nel caso di particolare complessità della mediazione

Le maggiorazioni si applicano sulle indennità stabilite dal D.M. 180/2010 e dal D.M. 145/2011 come riportate nella tabella.

 

Agevolazioni fiscali

In caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale d’accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di €50.000,00=. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art.91 c.p.c.

In ogni caso, i criteri di determinazione dell’’indennità devono essere conformi all’art.16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n.138.

 

Modalità di pagamento

Le indennità di mediazione, salvo i costi per l’avvio, sono corrisposte da ciascuna parte prima dell’inizio, successivo alla fase del primo incontro, della mediazione in misura non inferiore alla metà.

Ai fini della corresponsione dell’indennità, quanto più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come una parte.

Per il buon esito del pagamento è essenziale indicare nella causale del bonifico i nominativi della parte e della controparte o il numero di protocollo della procedura di mediazione indicato nella lettera di convocazione.

I pagamenti debbono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a VoxMedia Conciliazione & Arbitrato S.r.l. presso la Banca Intesa Sanpaolo alle seguenti coordinate:

L’avvenuto pagamento delle indennità e\o delle spese è condizione per il rilascio del verbale.