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Fasi della mediazione

 

Cos’è la mediazione

 

Per la mediazione si intende l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D.Lgs 28/10).

L’organismo di mediazione è scelto dalla parte istante sulla base della competenza del giudice territorialmente competente per la controversia (art.4.1 D.lgs 28/10) o determinato nel contratto.

La scelta dell’organismo comporta l’accettazione del regolamento delle indennità e della nomina del mediatore, tra quelli adesso iscritti, che sarà fatta dal responsabile

In ipotesi di conflitto tra più istanza, è competente l’organismo al quale è stata presentata la prima (art.4 D.lgs 28/10)

La procedura di mediazione presso VoxMedia si svolge in diverse fasi, disciplinate in parte dalle legge e, soprattutto, da un regolamento di procedura depositato presso il Ministero di Giustizia, che garantisce la riservatezza del procedimento e le modalità di nomina del mediatore, assicurandone l’imparzialità.


Avvio della mediazione

 

La procedura di mediazione si avvia con il deposito anche telematico dell’istanza di mediazione presso la sede di VoxMedia utilizzando il modello predisposto, e con il pagamento dell’avvio e delle anticipazioni (art.4 D.lgs 28/10).

La mediazione può essere attivata nei seguenti casi.

Ricorso come condizione di procedibilità (art.5/1 bis D.Lgs.28/10), nelle seguenti materie

Diritti reali – Usucapione e Divisione

Successioni ereditarie – Patti di famiglia

Locazione Comodato

 Affitto di aziende

Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica

Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità

Contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio

Ricorso su istanza di parte e\o per clausola contrattuale

Prima di dare avvio a un giudizio o in pendenza di causa, una parte può in qualsiasi momento depositare l’istanza di avvio di una procedura di mediazione.


Ricorso su invito del giudice


Valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, se il contratto o lo statuto prevedono una clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito il giudice può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione.


Assistenza dell’Avvocato


Le parti dovranno partecipare personalmente a tutti gli incontri assistiti dai propri avvocati (art.8 D.lgs 28/10).

All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione.


Mancata partecipazione


Della mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione il Giudice ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, commi 4 bis e 5, D.lgs. 28/2010, può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116/2 c.p.c.,con condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato, e la parte può chiedere la condanna della parte soccombente della rifusione integrale delle spese di mediazione debitamente documentate, comprensive dell’assistenza legale e tecnica.


Prima del primo incontro di mediazione


Il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa l’incontro non oltre trenta giorni dal deposito della domanda (art.8 D.lgs 28/10), con comunicazione alle parti della data, dell’ora e del luogo dello svolgimento del primo incontro.

L’incontro tra le parti in lite e il mediatore è preceduto da una fase di preparazione, durante la quale il mediatore verifica la presenza dei requisiti posti a garanzia della migliore riuscita della mediazione.

Questi elementi includono la disponibilità delle persone che dovranno sedere al tavolo della mediazione, la relativa capacità decisionale transattiva, la presentazione della documentazione rilevante e simili.

In base al valore e alla complessità della lite, il mediatore può mettersi in contatto con le parti e i loro legali ed eventuali consulenti per dei colloqui o incontri preliminari.


Preparazione al primo incontro


Per il corretto svolgimento della procedura, non oltre i 7 giorni antecedenti la data dell’incontro ciascuna parte dovrà far pervenire anche telematicamente, all’indirizzo di posta certificata, quanto segue.

1 – Partecipanti alla mediazione. I nominativi delle persone che saranno presenti per ciascuna parte con specifica indicazione, in caso di rappresentanza, di mandato o procura che assicuri validi poteri di firma del verbale di mediazione.

Alle persone fisiche è richiesto di essere presenti personalmente, salvo casi eccezionali.

2 – Memorie e documenti. Per consentire al mediatore un’adeguata preparazione, ciascuna parte è invitata a depositare una breve memoria riassuntiva dei fatti e delle richieste, ed eventualmente altra documentazione ritenuta rilevanti.

Di tali documenti, eccetto quelli espressamente dichiarati Riservati, verrà formato apposito fascicolo a cui tutte le parti avranno diritto di accesso.

3- Incontro in mediazione. Durante il primo incontro, che di norma si svolge non oltre 30 giorni dal deposito dell’istanza, il mediatore e le parti, obbligatoriamente assistite da legale nel caso di controversie per cui la mediazione è condizione di procedibilità, verificano l’effettiva assistenza delle condizioni per concludere positivamente il tentativo di conciliazione.

Il primo incontro può avvenire anche telefonicamente o in video conferenza.

   Il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, così come ribadito nella circolare del Ministero della Giustizia del 4.4.2001.

  Il Mediatore all’esito dell’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, così come ribadito nella circolare del Ministero della Giustizia del 4.4.2001 (art11.4 D.Lgs 28/10).

Se al primo incontro tutte le parti ritengono che vi siano le condizioni per giungere ad una soluzione bonaria della lite, la mediazione prosegue immediatamente.

In alternativa, la prosecuzione è rinviata ad un successivo incontro, concordato tra le parti e il mediatore.


Conclusione della mediazione


In questa fase il mediatore incentiva la definizione dei termini di un accordi, se del caso proponendo soluzioni di compromesso, se non vi sia accordo, il mediatore deve dichiarare conclusa la mediazione negativamente.

Accordo: se le parti raggiungono un accordo, il mediatore forma il processo verbale in cui è trascritto il testo dell’accordo redatto dalle parti con l’assistenza dei rispettivi avvocati, che viene depositato presso la segreteria di VoxMedia.

   Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti e dai legali è immediatamente esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

   In tutti gli altri casi, l’efficacia esecutiva è subordinata all’omologa, su istanza di parte, del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo.

Mancato accordo: Se le parti non raggiugono un accordo a conclusione dell’incontro di mediazione, la cui durata è stabilita in precedenza  il mediatore può suggerire alle parti la possibilità di ricorrere ad un’altra procedura di risoluzione della controversia o inviare alle parti una proposta scritta di composizione della lite.

Le parti hanno 7 giorni di tempo per accettarla o rifiutarla.

La mancata risposta nei termini previsti equivale a rifiuto.

In base al regolamento VoxMedia, il mediatore si riserva il diritto di non formulare una proposta, anche se richiesta da entrambe le parti, quando ritiene di non aver acquisito elementi sufficienti a tal fine.

Anche in caso di rifiuto della proposta, o di mancata tempestiva risposta, il mediatore forma processo verbale ove attesta il fallimento del tentativo.

 

Schema procedimento mediazione VoxMedia  S.r.l.